giovedì 10 maggio 2007

I precari nuovamente sul giornale

Il 10 maggio 2007 sulla Voce Nuova di Perugia è stato pubblicato un'articolo di Gabriele Donati riguardante la questione dei Lavoratori precari dell'Università degli Studi di Perugia.

Trovate una copia dell'articolo all'indirizzo:
http://www.precari-unirc.com/documenti/allegati_r/r58.pdf

Un nuovo Comitato

Si è costituito il Comitato del personale a tempo determinato dell'Università di Siena.
Il neocomitato ha aderito al Coordinamento nazionale.

venerdì 4 maggio 2007

L'angolo del Caimano

Dal sito del Coordinamento nazionale copiamo e incolliamo l'intervento del "Caimano" a proposito della Direttiva 7/2007
L'angolo di Caimano : IV puntata
La Direttiva 7/2007 Datata 30 aprile 2007 e firmata dal Ministro Luigi Nicolais è pubblicata la Direttiva n. 7/2007 riguardante l’applicazione dei commi 519, 520, 529 e 940 della legge finanziaria 296/2006. Questo nuovo strumento normativo potrà essere utilizzato da quelle università che, dopo la rimozione del blocco delle assunzioni risalente ormai al 2005, non hanno ancora provveduto a rendere stabili i rapporti di lavoro di quel personale, impiegato in posizioni “di fatto” non caratterizzate dal presupposto fondamentale, che occorre per stipulare contratti a tempo determinato, e cioè la temporaneità e la straordinarietà dell’incarico.Dipendenti che in realtà necessitano all’ente per svolgere le sue “ordinarie” funzioni istituzionali.Con le parole del legislatore: “…situazioni che si protraggono da lungo tempo e che hanno disatteso le norme che regolano il sistema di provvista del personale nelle pubbliche amministrazioni e creato diffuse aspettative nei dipendenti così assunti, anche in violazione dell’articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Infatti, come già diffusamente sottolineato nella Circolare n. 3 del 2006 del Ministro della funzione pubblica, il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato corrisponde alla necessità di fare fronte ad esigenze temporanee delle amministrazioni, mentre nelle situazioni oggetto della stabilizzazione prevista dalla legge finanziaria per l’anno 2007 di fatto si sono utilizzate tipologie di lavoro temporaneo per esigenze permanenti dell’amministrazione e non esternalizzate.” (Direttiva 7/2007) Non tutte le università si trovano in questa prospettiva nella stessa condizione, alcune infatti, negli ultimi due anni, hanno provveduto, attraverso una politica diretta in tal senso, alla stabilizzazione di quel precariato definito “storico”, utilizzando gli strumenti dell’ordinario reclutamento del personale: i concorsi e i corsi-concorsi, nei quali valutando come importante “titolo” per l’accesso l’anzianità di servizio hanno ridotto notevolmente il numero di precari “più anziani”.Purtroppo però in molte università le cose non sono andate così, e in troppi si sono trovati per anni e anni, dopo aver acquistato esperienza, professionalità e la responsabilità di interi uffici, senza la possibilità di sperare in un’assunzione a tempo indeterminato. La Direttiva 7/2007 individua quindi la necessità di provvedere ad una revisione delle piante organiche del personale, il numero dei posti a tempo indeterminato che l’ente ritiene sufficiente per svolgere i suoi fini istituzionali, adeguandolo al numero delle posizioni lavorative necessarie alle “esigenze permanenti dell’amministrazione”, riconoscendo quindi la necessià stabile di quel personale che è in servizio da più di tre anni (limite stabilito dalla legge per poter parlare di “esigenza temporanea”).Essenziale in questo senso che lo Stato verifichi direttamente che tale valutazione avvenga in maniera corretta, predisponendo precise regole e adeguati strumenti di controllo, perché risponda effettivamente alla realtà.Questa infatti gravando sui bilanci delle Università diverrà senz’altro facile oggetto di interpretazioni restrittive. “Le amministrazioni non richiamate espressamente nel comma 519… comprese le università ... adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto dal medesimo comma 519 in termini di requisiti e modalità di assunzione, tenendo conto delle relative peculiarità e nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio e delle specifiche disposizioni in materia di assunzioni e di tetti di spesa. Nell’ambito della propria potestà regolamentare… disciplineranno la proroga dei contratti in essere con il personale in possesso dei requisiti della legge finanziaria sino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione.” (Direttiva 7/2007)Anche in questo aspetto necessiterà, nel rispetto della volontà del legislatore, reindirizzare le politiche di spesa di quelle amministrazioni che si vengono a trovare nella condizione di dover conciliare lo snellimento ed il riassetto organizzativo con la stabilizzazione, sempre nel rispetto del fatidico 90% del FFO, quota massima destinabile alla retribuzione del personale a tempo indeterminato. Diviene logico, di conseguenza che una parte importante del processo di stabilizzazione passerà attraverso l’utilizzo del turn-over di quei posti che si renderanno vacanti a seguito dei pensionamenti.Concentrando l’attenzione, dello Stato, delle parti sindacali e dei Comitati affinché i posti che si “libereranno” non vengano “utilizzati” destinandoli all’assunzione di nuovi esterni. Poiché un tale comportamento, pur dimostrando ancora una volta il reale sottodimensionamento dell’organico, di fatto precluderebbe la stabilizzazione di un lavoratore mantenuto precario proprio perché il suo posto non “rientra” nella pianta organica. “Le amministrazioni, nell’ambito della propria autonomia regolamentare e nel rispetto delle relazioni sindacali, definiranno le proprie procedure di stabilizzazione in coerenza con i principi sanciti dall’articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con particolare riferimento a quanto stabilito nel comma 3, del medesimo articolo, in tema di pubblicità, trasparenza e pari opportunità delle procedure di reclutamento del personale. Ciò comporta la necessità che le amministrazioni provvedano a pubblicizzare l’avvio delle procedure di stabilizzazione mediante avviso anche nel caso in cui si non si debba dare corso alle richiamate prove selettive di natura concorsuale in quanto le medesime siano state già espletate precedentemente all’assunzione a tempo determinato del personale che si stabilizza. Nell’avviso saranno indicati i requisiti ed i criteri necessari per poter presentare le relative domande di stabilizzazione, nonché le sedi presso le quali sarà effettuata l’assunzione in riferimento alle risultanze della programmazione triennale dei fabbisogni.” (Direttiva 7/2007)Sarà quindi importante e fondamentale una spinta politica, anche delle varie strutture: facoltà, dipartimenti, biblioteche ripartizioni e segreterie, perché il proprio personale precario, che svolge ormai da anni un’attività rientrante nell’ordinario funzionamento, possa veder riconosciuto il suo posto di lavoro come appartenente alla pianta organica, sottolineando che si tratta di un bisogno “non temporaneo” e “non straordinario”.“Infine si ricorda che il comma 519 dispone la proroga ex lege dei contratti relativi al personale destinatario della stabilizzazione fino alla stipula del contratto a tempo indeterminato. Detta proroga opera direttamente per le amministrazioni dello Stato, mentre per gli altri enti, non ricompresi nel comma 519, occorrerà che i medesimi adeguino a tale scopo i propri regolamenti.” (Direttiva 7/2007)Anche in questo caso, contiamo che sia lo Stato che i sindacati vigilino, al fianco dei Comitati, affinché l’adeguamento dei regolamenti interni, che dovranno fare gli “enti non ricompresi” per poter prorogare i contratti, venga formalizzato al più presto, per rispondere all’urgenza di quei contratti di prossima scadenza. La stabilizzazione del precariato risponde quindi ai principi tanto decantati della legge 165/2001, l’economicità, l’efficienza e l’efficacia, coniugando la riduzione della spesa, che si avrà contraendo l’assunzione di nuovi precari “esterni”, con la valorizzazione di quel personale preparato, che è parte integrante del meccanismo delle strutture, e sul quale si sono investite ingenti risorse in termini di formazione.Ecco quindi fornita la superstrada che permetterà alle università di riaffilarsi alle direttive europee, alla legge 165/2001, ed ai principi della legge finanziaria 296/2006.La Direttiva è quindi lo strumento, che darà modo alle università di riconoscere una dignità ormai troppo a lungo negata, ma di sicuro ampiamente meritata, a coloro che hanno speso anni della loro vita al servizio della pubblica amministrazione. La volontà di continuare a negare questa dignità, rappresenterebbe quindi una scelta, contraria ad un senso di umanità, ad un senso etico e, a questo punto, sicuramente anche antigiuridica.

giovedì 3 maggio 2007

Riunioni dei precari

Cari Colleghi,
a seguito dell'uscita della direttiva del Ministro della Funzione Pubblica e dati i tempi sempre più stringenti, il Gruppo di Coordinamento del Comitato dei Precari ha pensato che sia giusto organizzare una o più riunioni per fare il punto della situazione.

Per questo motivo si convocano due assemblee, una a Perugia che si terrà nell'aula 11 della Facoltà di Giurisprudenza alle ore 14 e 30 di lunedi 7 maggio e una a Terni che si terrà sempre lunedi 7 alle ore 14 e 15.

Preghiamo i colleghi di dare massima diffusione al presente avviso e di partecipare numerosi.
Il Gruppo di Coordinamento

mercoledì 2 maggio 2007

Pubblicata sul sito della Funione Pubblica http://www.funzionepubblica.it/nuovosito/pdf/direttiva_7-2007.pdf la

Direttiva riguardante l’applicazione dei commi 519, 520, 529 e 940 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l’anno 2007) in materia di stabilizzazione e proroga dei contratti a tempo determinato, nonché di riserve in favore di soggetti con incarichi di collaborazione.

Di seguito riportiamo uno stralcio particolarmente interessante per il nostro caso:


Le amministrazioni pubbliche non richiamate espressamente nel comma 519 (cioè quelle amministrazioni non direttamente destinatarie dei commi 95 e 96 dell’articolo 1, della legge n. 311/2004), in quanto sottoposte a specifiche disposizioni in materia di assunzioni, quali ad esempio i commi 101, 102 e 105 della legge n. 311 del 2004 (Aci, Consigli nazionali degli ordini, federazioni, Università o Camere di commercio), adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto dal medesimo comma 519 in termini di requisiti e modalità di assunzione, tenendo conto delle relative peculiarità e nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio e delle specifiche disposizioni in materia di assunzioni e di tetti di spesa. Nell’ambito della propria potestà regolamentare le amministrazioni non richiamate dal c. 519 disciplineranno la proroga dei contratti in essere con il personale in possesso dei requisiti previsti dalla legge finanziaria sino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione.
In particolare si ricorda, relativamente alle Università, che le procedure di stabilizzazione riguardano il solo personale di cui al comma 2 dell’art. 2 del d.lgs. 165/2001. Le Università procederanno alla stabilizzazione del proprio personale nell’ambito e nei limiti delle programmazioni di cui al c. 105 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel rispetto delle procedure e dei vincoli ivi previst
E' stato costitiuito il COMITATO DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO DELL'UNIVERSITA' DI PERUGIA. Per aderire inviare una e-mail specificando nome e cognome, numero di telefono e indirizzo e-mail a: precariunipg@alice.it